Art. 8.
(Vestiario e corredo).

      1. Ciascuna persona è fornita dalla amministrazione penitenziaria di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.
      2. I detenuti e gli internati possono comunque indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti.